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               Il progetto internazionale “Liberi Artisti Europei” nasce a Torino, in occasione dell’Expo Arte 2002, da un’idea dell’artista napoletano Enzo Marino.

              Il progetto sostiene:

 “l’universalità dell’arte, il valore della vita e la libertà assoluta delle idee; rivendica non più le singole radici nazionali ma quella unica europea e la libera cittadinanza delle arti in Europa e nel mondo”.

          Il progetto si concretizza prima con l’adesione degli artisti  Hartmut Krugher, tedesco, e Rosalind A. Keith, inglese poi si ampia con Susanna Viale, Giovanni Valletta, Vittorio Vigliaturo, Christian L. Hamsea, Vanessa Longo, Silvia Tagliaferro, Ilaria Locati, Giorgio Stanjevic, Laura Bruno, Michel Gautier,.

 

ATTO COSTITUTIVO

 

DELL’ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE “LIBERI ARTISTI EUROPEI”

 

Il giorno nove marzo duemiladue nell’ambito della manifestazione Artisti a Torino  tenutosi nelle sale di Torino Esposizioni al Valentino- TO, su proposta di Enzo Marino, gli artisti:         

                                    

Enzo Marino di Casoria-Napoli (I)

Hartmut Krügher di Monaco di Baviera (D)

Rosalind Andrea Keith di Londra (GB)

 

Fondano l’associazione internazionale con  denominazione “LIBERI ARTISTI EUROPEI” con sede a Napoli, Londra e Monaco di Baviera.

 

Nel mese di aprile 2002, a Parma hanno aderito:

 

Susanna Viale di Pino Torinese –TO- (I)

Vittorio Vigliaturo di Chieri –TO- (I)   

Giorgio Stanievic di Laviano –SA- (I)

Lucia Stramaglia Torino (I)

Ilaria Locati di Milano (I)

 

Successivamente:

 

Laura Bruno di Salerno (I)

Viviana Bruno di Casalnuovo di Napoli (I)

Giovanni Valletta di Lecce (I)

Silvia Tagliaferri di Firenze (I)

Vanessa Longo di Treviso (I)

Michel Gautier di Isola di Reunion (F)

Christian Luciano Hamsea  Erlangen (R)

 

Gli aderenti  convengono che:

 

                       ARTICOLO 1

   La  sede legale dell'associazione e' in Casoria (NA) alla  viaPio XII, 114 presso Enzo Marino. 

 

                       ARTICOLO 2

La durata dell'associazione e' illimitata e si potranno istituire sedi, ad essa legata, sia in Italia che all'estero;

 

                       ARTICOLO 3

Il Presidente, i due vice-presidenti, il segretario e gli altri organi sono eletti per un periodo, minimo, di un anno ad un periodo, massimo, di  tre anni.

                      ARTICOLO 4

Le elezioni avvengono o per convocazione o in occasione d’incontri artistici in qualsiasi città europea o per internet o esprimendosi via fax.

                       ARTICOLO 5

Il fondo comune è variabile, e' formato dal cumulo delle quote di iscrizione degli associati;

 

                      ARTICOLO  6 

L'associazione è regolata dal testo dello statuto che,  approvato  dai Soci fondatori e condiviso dai Soci aderenti, si allega al presente atto  costitutivo.

                                

                     ARTICOLO 7

L’esercizio dell’associazione decorre dal  primo   Gennaio   al   trentuno Dicembre di ogni anno.

 

                   ARTICOLO 8

Possono aderire all’Associazione tutti gli artisti di qualsiasi tendenza o scuola e i simpatizzanti dell’arte

 

                    ARTICOLO 9

 

L'associazione, senza finalità di lucro, si propone di  perseguire i seguenti scopi: di operare nel campo dell'arte  attraverso  un  costante lavoro di ricerca, di comunicazione  e  di critica, al fine di diffondere e avvicinare la società', e  in particolare  i giovani, all'arte, promuovendo  e organizzando manifestazioni   artistico-culturali,  corsi  di   avviamento, formazione  e aggiornamento artistico-culturale, seminari con

 esperti in campo dell'arte. L'associazione si prefigge  altresì   di   organizzare conferenze e dibattiti sui temi   di   più grande portata innovatrice nonché su quelli di più scottante attualità  e  di maggior interesse sociale,  con  particolare riguardo  alla  pittura, alla scultura e alla  fotografia;  di  organizzare   mostre  (pittoriche,  scultoree,   fotografiche, librarie ecc.), cineforum, concerti musicali. pubblicazioni  di riviste,  giornali,  cataloghi,  manifestazioni  letterarie  e  scientifiche  ecc.; si prefigge altresì di istituire premi  e scambi   artistici sia  "azionai che internazionali ; compiere tutti  gli atti e concludere tutte le operazioni per  il  raggiungimento  degli   scopi sociali e per   la  crescita  morale, civile  e culturale degli associati. Per la realizzazione  dei suoi scopi l'associazione potrà assumere tutte le  iniziative ed  esercitare tutte le attività economiche che riterrà  utili allo sviluppo armonico del movimento associativo, operando sia direttamente sia, come ente intermediario  nei  rapporti con enti, istituzioni, privati.  L'associazione potrà compiere ogni altra attività che sia in maniera diretta od indiretta attinente agli scopi sociali.

 

 

                    ARTICOLO 10

I soci riconoscono, per il primo periodo, cioè per i prossimi uno/tre anni,

presidente:              Enzo Marino (I)

vice-presidenti:       Hartmut Krügher (D)

                              Rosalind Andrea Keith (GB)

Segretario:              Susanna Viale (I)

Consiglio Direttivo: Vittorio Vigliaturo di Chieri –TO (I)

                              Giovanni Valletta di Lecce (I)

                              Silvia Tagliaferri di Firenze (I)

                              Michel Gautier di Isola di Reunion (F)

                              Christian Luciano Hamsea  Erlangen (R)

 

                  ARTICOLO 11

 

Il patrimonio sociale è costituito da: a) eventuali quote dei soci fissate annualmente dal Consiglio Direttivo; b) eventuale contributo  da parte di Enti pubblici e privati; e)  eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche  o giuridiche; d) i proventi di gestione; e) ogni altro  provento comunque conseguito;

 

ARTICOLO 12

 

Il fondo dì costituzione è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno alla costituzione della presente associazione;

 

TITOLO IV -  ESERCIZIO SOCIALE - RENDICONTO

 

                    ARTICOLO 13

L'esercizio finanziario dell'associazione inizia il 1  Gennaio e termina i 1 31 Dicembre di ogni anno.

 

TITOLO V - ORGANI SOCIALI

 

ARTICOLO 14

 

Sono organi dell'associazione; a)  l'assemblea aenerale;

                    ARTICOL0 15

L assemblea generale rappresenta la totalità degli  associati e le sue deliberazioni sono obbligatorie   per   tutti   qli associati,- anche se dissenzienti. Nell'assemblea generale ogni associato ha diritto ad un voto. All'assemblea generale possono  partecipare tutti gli associati che alla data di  convocazione  risultano  in regola con  l'eventuale  pagamento  della quota associativa. L'assemblea è convocata dal Presidente  del Consiglio  Direttivo  o  quando ne  faccia  richiesta  scritta almeno  un  terzo dei soci aventi diritto al  voto  oppure  la maggioranza  del  Consiglio  Direttivo. 

Il Presidente del Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l'assemblea non oltre il   trentesimo giorno dalla richiesta, e almeno dieci giorni prima della data fissata, mediante avviso all'albo della sede legale e l’avviso deve contenere gli oggetti all'ordine del  giorno.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, o in mancanza dal Vicepresidente e in caso di loro impedimento da un membro  del Consiglio Direttivo più anziano. L'assemblea generale delibera con  la maggioranza assoluta degli associati. In caso di  mancanza  del numero legale, essa viene aggiornata per  un  tempo non  inferiore a dieci giorni, e valida con  qualunque  numero dei   soci  intervenuti e delibera con il voto favorevole  della maggioranza  dei presenti. Non  è  ammessa  la  partecipazione all’assemblea generalee mediante delega di alcun tipo.  Il   vaoto è palese tranne per gli argomenti in cui la maggioranza dei soci richiede il voto  segreto.  Uri terzo o almeno un quinto  dei  soci  aventi diritto  al  voto  può far  iscrivere  al!'ordine  del  giorno dell'assemblea,  argomenti non contemplati nello  stesso,  mediante presentazione per iscritto al Presidente del  Consiglio Direttivo,  almeno 5 giorni prima  dell'assemblea.

Per modificare lo statuto dell’associazione, è necessario  che l’assemblea generale, sia in prima che in seconda  convocazione sia costituita e delibera, con il voto favorevole dei  due terzi di tutti gli associati.

 

ARTICOLO 16

 

L'assemblea generale;

 

a) delibera sull’approvazione del bilancio annuale;

b) elegge i mèmbri nel Consiglio Direttivo;

O decide sulla radiazione dei soci;

d) delibera eventuali modifiche allo statuto;

O delibera  lo  sciogliente dell’associazione e le  modalità della sua liquidazione;

 

ARTICOLO 17

 

 

 Il   Consiglio  Direttivo,  consto da cinque mèmbri,   è   eletto dall.asse.blea  generale  e  dura in car.ca  tre  anni.,  salvo r-oca .er g^te causa, aa ; .rendersi come i nade^ento  de; do/er:  d.  corrette^a cne BÌ   i.pongono  ali.organo  a.nnnst'at; -.-e.

 

Il Consiclio Direttivo;

 

a)  attua  le  aeì i razioni   del !• assemblea  generale;

 

b)  delibera sulle domande di  ammissione degli   asoiranti   associati ;

c) e'  investito dei più' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione;

d)  redige il bilancia annuale;

e) procede all'assunzione di impiegati e dipendenti,  determinandone la retribuzione;

f)  formula   il regolamento per il funzionamento   dell'associazione.

 

 Il   Consiglio   Direttivo   sì riunisce tutte le   volte   che   il Presidente o 3 suoi mèmbri lo ritengano necessario. Il  Consiglio  Direttivo  deve essere convocato 10 giorni   prima  della data. fissata anche via fax o telefonica. Per  la validità delle deliberazioni e' necessaria la presenza ed il voto  favorevole

della maggioranza dei mèmbri del Consiglio Direttivo.

 

ARTICOLO 18

 La firma e la rappresentanza» di fronte ai terzi ed in  giudizio»   spetta al Presidente del Consiglio Direttivo)   il   quale perciò può compiere tutti gli atti che rientrano  nell'oggetto sociale. Può perciò con la sola sua firma rilasciare quietanze  e liberatorie  ad  Enti pubblici. Può pure  rilasciare  procura anche  per  ricorsi  e contro ricorsi alla  Suprema  Corte  di Cassazione nonché per l'assistenza e la rappresentanza  legale;della società avanti ad altri organi giurisdizionali ed  amministrativi. In caso di assenza o di impedimento del Presidente;tutti  i poteri spettano al Vicepresidente,  la cui firma costituisce  per i terzi conferma dell'assenza  o  dell'impedimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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