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FEA – Free European Artists
Il progetto internazionale “Liberi Artisti Europei” nasce a Torino, in occasione dell’Expo Arte 2002, da un’idea dell’artista napoletano Enzo Marino.
Il progetto sostiene:
“l’universalità dell’arte, il valore della vita e la libertà assoluta delle idee; rivendica non più le singole radici nazionali ma quella unica europea e la libera cittadinanza delle arti in Europa e nel mondo”.
Il progetto si concretizza prima con l’adesione degli artisti Hartmut Krugher, tedesco, e Rosalind A. Keith, inglese poi si ampia con Susanna Viale, Giovanni Valletta, Vittorio Vigliaturo, Christian L. Hamsea, Vanessa Longo, Silvia Tagliaferro, Ilaria Locati, Giorgio Stanjevic, Laura Bruno, Michel Gautier,.
ATTO COSTITUTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE “LIBERI ARTISTI EUROPEI”
Il giorno nove marzo duemiladue nell’ambito della manifestazione Artisti a Torino tenutosi nelle sale di Torino Esposizioni al Valentino- TO, su proposta di Enzo Marino, gli artisti:
Enzo Marino di Casoria-Napoli (I)
Hartmut Krügher di Monaco di Baviera (D)
Rosalind Andrea Keith di Londra (GB)
Fondano l’associazione internazionale con denominazione “LIBERI ARTISTI EUROPEI” con sede a Napoli, Londra e Monaco di Baviera.
Nel mese di aprile 2002, a Parma hanno aderito:
Susanna Viale di Pino Torinese –TO- (I)
Vittorio Vigliaturo di Chieri –TO- (I)
Giorgio Stanievic di Laviano –SA- (I)
Lucia Stramaglia Torino (I)
Ilaria Locati di Milano (I)
Successivamente:
Laura Bruno di Salerno (I)
Viviana Bruno di Casalnuovo di Napoli (I)
Giovanni Valletta di Lecce (I)
Silvia Tagliaferri di Firenze (I)
Vanessa Longo di Treviso (I)
Michel Gautier di Isola di Reunion (F)
Christian Luciano Hamsea Erlangen (R)
Gli aderenti convengono che:
ARTICOLO 1
La sede legale dell'associazione e' in Casoria (NA) alla viaPio XII, 114 presso Enzo Marino.
ARTICOLO 2
La durata dell'associazione e' illimitata e si potranno istituire sedi, ad essa legata, sia in Italia che all'estero;
ARTICOLO 3
Il Presidente, i due vice-presidenti, il segretario e gli altri organi sono eletti per un periodo, minimo, di un anno ad un periodo, massimo, di tre anni.
ARTICOLO 4
Le elezioni avvengono o per convocazione o in occasione d’incontri artistici in qualsiasi città europea o per internet o esprimendosi via fax.
ARTICOLO 5
Il fondo comune è variabile, e' formato dal cumulo delle quote di iscrizione degli associati;
ARTICOLO 6
L'associazione è regolata dal testo dello statuto che, approvato dai Soci fondatori e condiviso dai Soci aderenti, si allega al presente atto costitutivo.
ARTICOLO 7
L’esercizio dell’associazione decorre dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 8
Possono aderire all’Associazione tutti gli artisti di qualsiasi tendenza o scuola e i simpatizzanti dell’arte
ARTICOLO 9
L'associazione, senza finalità di lucro, si propone di perseguire i seguenti scopi: di operare nel campo dell'arte attraverso un costante lavoro di ricerca, di comunicazione e di critica, al fine di diffondere e avvicinare la società', e in particolare i giovani, all'arte, promuovendo e organizzando manifestazioni artistico-culturali, corsi di avviamento, formazione e aggiornamento artistico-culturale, seminari con
esperti in campo dell'arte. L'associazione si prefigge altresì di organizzare conferenze e dibattiti sui temi di più grande portata innovatrice nonché su quelli di più scottante attualità e di maggior interesse sociale, con particolare riguardo alla pittura, alla scultura e alla fotografia; di organizzare mostre (pittoriche, scultoree, fotografiche, librarie ecc.), cineforum, concerti musicali. pubblicazioni di riviste, giornali, cataloghi, manifestazioni letterarie e scientifiche ecc.; si prefigge altresì di istituire premi e scambi artistici sia "azionai che internazionali ; compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni per il raggiungimento degli scopi sociali e per la crescita morale, civile e culturale degli associati. Per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione potrà assumere tutte le iniziative ed esercitare tutte le attività economiche che riterrà utili allo sviluppo armonico del movimento associativo, operando sia direttamente sia, come ente intermediario nei rapporti con enti, istituzioni, privati. L'associazione potrà compiere ogni altra attività che sia in maniera diretta od indiretta attinente agli scopi sociali.
ARTICOLO 10
I soci riconoscono, per il primo periodo, cioè per i prossimi uno/tre anni,
presidente: Enzo Marino (I)
vice-presidenti: Hartmut Krügher (D)
Rosalind Andrea Keith (GB)
Segretario: Susanna Viale (I)
Consiglio Direttivo: Vittorio Vigliaturo di Chieri –TO (I)
Giovanni Valletta di Lecce (I)
Silvia Tagliaferri di Firenze (I)
Michel Gautier di Isola di Reunion (F)
Christian Luciano Hamsea Erlangen (R)
ARTICOLO 11
Il patrimonio sociale è costituito da: a) eventuali quote dei soci fissate annualmente dal Consiglio Direttivo; b) eventuale contributo da parte di Enti pubblici e privati; e) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche; d) i proventi di gestione; e) ogni altro provento comunque conseguito;
ARTICOLO 12
Il fondo dì costituzione è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno alla costituzione della presente associazione;
TITOLO IV - ESERCIZIO SOCIALE - RENDICONTO
ARTICOLO 13
L'esercizio finanziario dell'associazione inizia il 1 Gennaio e termina i 1 31 Dicembre di ogni anno.
TITOLO V - ORGANI SOCIALI
ARTICOLO 14
Sono organi dell'associazione; a) l'assemblea aenerale;
ARTICOL0 15
L assemblea generale rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti qli associati,- anche se dissenzienti. Nell'assemblea generale ogni associato ha diritto ad un voto. All'assemblea generale possono partecipare tutti gli associati che alla data di convocazione risultano in regola con l'eventuale pagamento della quota associativa. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto oppure la maggioranza del Consiglio Direttivo.
Il Presidente del Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l'assemblea non oltre il trentesimo giorno dalla richiesta, e almeno dieci giorni prima della data fissata, mediante avviso all'albo della sede legale e l’avviso deve contenere gli oggetti all'ordine del giorno.
L'assemblea è presieduta dal Presidente, o in mancanza dal Vicepresidente e in caso di loro impedimento da un membro del Consiglio Direttivo più anziano. L'assemblea generale delibera con la maggioranza assoluta degli associati. In caso di mancanza del numero legale, essa viene aggiornata per un tempo non inferiore a dieci giorni, e valida con qualunque numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è ammessa la partecipazione all’assemblea generalee mediante delega di alcun tipo. Il vaoto è palese tranne per gli argomenti in cui la maggioranza dei soci richiede il voto segreto. Uri terzo o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto può far iscrivere al!'ordine del giorno dell'assemblea, argomenti non contemplati nello stesso, mediante presentazione per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo, almeno 5 giorni prima dell'assemblea.
Per modificare lo statuto dell’associazione, è necessario che l’assemblea generale, sia in prima che in seconda convocazione sia costituita e delibera, con il voto favorevole dei due terzi di tutti gli associati.
ARTICOLO 16
L'assemblea generale;
a) delibera sull’approvazione del bilancio annuale;
b) elegge i mèmbri nel Consiglio Direttivo;
O decide sulla radiazione dei soci;
d) delibera eventuali modifiche allo statuto;
O delibera lo sciogliente dell’associazione e le modalità della sua liquidazione;
ARTICOLO 17
Il Consiglio Direttivo, consto da cinque mèmbri, è eletto dall.asse.blea generale e dura in car.ca tre anni., salvo r-oca .er g^te causa, aa ; .rendersi come i nade^ento de; do/er: d. corrette^a cne BÌ i.pongono ali.organo a.nnnst'at; -.-e.
Il Consiclio Direttivo;
a) attua le aeì i razioni del !• assemblea generale;
b) delibera sulle domande di ammissione degli asoiranti associati ;
c) e' investito dei più' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
d) redige il bilancia annuale;
e) procede all'assunzione di impiegati e dipendenti, determinandone la retribuzione;
f) formula il regolamento per il funzionamento dell'associazione.
Il Consiglio Direttivo sì riunisce tutte le volte che il Presidente o 3 suoi mèmbri lo ritengano necessario. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato 10 giorni prima della data. fissata anche via fax o telefonica. Per la validità delle deliberazioni e' necessaria la presenza ed il voto favorevole
della maggioranza dei mèmbri del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 18
La firma e la rappresentanza» di fronte ai terzi ed in giudizio» spetta al Presidente del Consiglio Direttivo) il quale perciò può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può perciò con la sola sua firma rilasciare quietanze e liberatorie ad Enti pubblici. Può pure rilasciare procura anche per ricorsi e contro ricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e la rappresentanza legale;della società avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi. In caso di assenza o di impedimento del Presidente;tutti i poteri spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce per i terzi conferma dell'assenza o dell'impedimento










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